Fascismo 4

Romano  Mussolini


Figlio di Benito Mussolini e Donna Rachele, Romano Mussolini, scrittore, musicista e pittore, nacque il 26 settembre 1927 a Forlì.


 

 

 

Mussolini con la famiglia

Il duce con Romano a Caprera 

Il duce con Anna Maria e Romano



Romano Mussolini nelle sue opere ha trovato la giusta identificazione del suo "io", ed ha voluto, nella sua naturale modestia, per prima cosa, studiare profondamente il suo intimo, per trovare poi le necessarie risposte a quegli obiettivi da raggiungere come artista.



Romano con la sua famiglia


Romano Mussolini, ultimogenito dell'uomo che governò l' Italia, può veramente essere chiamato artista:è un musicista, annoverato tra i migliori jazzisti europei, uno scrittore, ha scritto libri di storia e poesie, è inoltre un pittore valido. Ecco la poliedrica personalità di Romano Mussolini.

 


Mussolini e Italo Balbo dopo un volo di allenamento si intrattengono con donna Rachele e i figli Romano e Anna Maria.



Concerto-vernissage di Romano Mussolini


Egli cominciò a dipingere nel '46 sotto la guida dei pittori Cucurra e Terracina di Napoli e, da allora, ha ottenuto lusinghiere affermazioni esponendo a Forlì, Rimini, San Martino di Castrozza, Cortina d'Ampezzo, Torino , Verona, Napoli, Bari, Palermo, Lugano e New York.

Amante dell'arte, Romano afferma che non c'è nulla di più bello che vivere in essa e con essa.

In definitiva, un uomo la cui pittura, a nostro avviso, merita una viva e sincera attenzione da parte della critica e del pubblico.


Romano Mussolini al pianoforte

Al violino Suo Padre

Il maestro Romano Mussolini ed Antonio Maria Pivetta

 



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


DONNA RACHELE GUIDI MUSSOLINI

 una donna nell'ombra, non una donna ombra

Antonia Bonomi

Quando per caso, parecchi anni fa, mi è capitata tra le mani la data di nascita di Rachele Guidi in Mussolini, l'ho messa da parte pensando che prima o poi le avrei dato un'occhiata. Quando ho deciso di farlo, ho iniziato a spulciare enciclopedie, biografie, giornali e ritagli vari e sono rimasta malissimo: due righe qua, una virgola là, qualche fotografia, quella sì, ma niente di sostanzioso, un qualcosa che potesse far raccontare qualche episodio significativo della vita di quella che fu la moglie dell'uomo più potente d'Italia per un ventennio. Persino nelle memorie di un nipote, Fabrizio Ciano figlio di Edda, ho trovato solo vaghi accenni che riguardano più che altro l'abilità di Donna Rachele come cuoca. Infatti, dice, da brava romagnola nonna Ele cucinava da dea. Punto e basta. E al matrimonio della figlia Edda? Ho spulciato tutte le fotografie che sono riuscita a trovare, ma lei non l'ho vista.
Nata l'11 aprile del 1890, eccola comparire in una dichiarazione scritta "dall'imputato Benito Mussolini", arrestato e incarcerato a Forlì, con altri anarchici, per violenze private nel settembre del 1911. La lettera è datata 16 ottobre, Mussolini chiede che a Rachele Guidi, che con lui convive da circa due anni e dalla quale ha avuto una bambina, vengano date, oltre alle 10 che già gli erano state prese, anche le 170 lire residue che gli sono state confiscate "… trattandosi di somma che rappresenta i frutti del mio lavoro e non di delittuose operazioni".  Secondo quanto scrive Mussolini, Rachele è con lui da un paio d'anni, cioè da quando ne aveva circa diciannove, mentre in altre note, le poche, trovo che Rachele era scappata di casa per seguire il "rivoluzionario Mussolini" quando aveva sedici anni. Dalle memorie  di Rolando Balducci, amico di Mussolini e che lo frequentò tra il 1910 e il 1914,  sappiamo che verso il 1914, quando si trovava a Milano, Mussolini aveva  portato Rachele e l'Edda con sé, e che abitavano in via Castelmorrone al 19. Dalle biografie di Mussolini, sappiamo che la coppia si sposerà civilmente nel 1915, qualcuno dice 1916, che i figli saranno cinque: Edda la prima che sposerà Galeazzo Ciano, Vittorio, Bruno che morirà precocemente, Anna Maria colpita giovanissima dalla poliomielite, e Romano, vivente e apprezzato musicista jazz, primo marito di Maria Scicolone, sorella della più famosa Sofia Loren.
Parlando di lei, come vedete, si citano sempre gli altri, eppure è esistita, anche se ha attraversato la storia in punta di piedi.
Mussolini, come si sa, ha avuto una vita sentimentale piuttosto vivace e, anche prima della famosissima, su questa sì che si sono sprecate le parole, Claretta Petacci, non sono mancate le storie. Una tra le più importanti fu con la profuga russa Anna Balabanoff, storia iniziata attorno al 1904 e proseguita fin oltre il 1912, quando Mussolini prese la direzione dell'Avanti! E lei era con lui. Dunque: relazione e figlia con Rachele, amante in contemporanea.
Com'era donna Rachele Dietro lo Specchio dell'Astrologia? Non era di sicuro una pappina molle che si faceva mettere i piedi in testa. Aveva i suoi difetti, era un po' impulsiva, era vanitosa, anche ambiziosa, soffriva di complessi d'inferiorità (sapeva a malapena leggere e scrivere, parlava male l'italiano e quando si agitava o era arrabbiata scivolava nel dialetto stretto), ma erano virgole, sfumature poiché possedeva una qualità in sommo grado: era una persona di buon senso, aveva i piedi saldamente piazzati a terra e grazie all'ironia riusciva a smontare tutti, dal marito alle sue amanti alla posizione che si era trovata ad occupare. Non c'era niente che potesse toglierla da quel suo essere sanamente diffidente verso fatti e persone e ancorata, come vogliono Venere nel Toro e la Luna nel Capricorno, alle cose solide, semplici, alla quotidianità, cose che non tradiscono. Il suo era un fatalismo che corrispondeva, in un certo senso, all'ottimismo, era razionale e oculata, dura nei giudizi, ma con una sua tenerezza brusca, da persona che non si fa molte illusioni, senza essere pessimista per principio. Mi piacerebbe tanto sapere come etichettava la gente che girava attorno al marito, amanti comprese. Sono certa che i suoi giudizi erano di una ferocia unica, dettati da un intuito razionale immediato, ed era con quelli che si difendeva e manteneva la sua posizione di, comunque, moglie del capo. Ed era capace di lunghi rancori, come indica sempre la Luna. Il suo non montarsi la testa, per qualcuno può essere stato indice di persona sempliciotta, il suo buon senso etichettato come "contadino", ma se il buon senso c'è, è tale e basta, il contadino non c'entra. Equilibrata, razionale ma non fredda, ci scommetto che non è stata zitta neppure con il marito, ma senza prendersela più di tanto, forte del fatto che tutto passa, ma sono i valori tradizionali quelli che restano. Nel suo quadro non ci sono indici di fortuna esterna, la sua unica fortuna è stata l'essere nata con quel carattere, con la giusta dose di umanità e lo spruzzo di cinismo, che è poi realismo, che le ha permesso di superare tutti gli avvenimenti lieti e dolorosi conservando sempre il suo sorriso disarmante. Ha sofferto donna Rachele sia per le corna sia per le tragiche vicende? Senza dubbio, ma aveva con sé la forza del buon senso, la convinzione che così è la vita. Un po' la caratteristica Ariete di non piangersi addosso più di tanto e di trovare la forza nel fare coraggio agli altri. Era una bella persona, molto umana e con un grande senso della dignità.


EDDA CIANO MUSSOLINI

un'aquilaccia sempre in fuga

Antonia Bonomi

Edda Mussolini nasce il primo settembre del 1910, il padre Benito e la madre Rachele non sono sposati, perciò è 

un'illegittima registrata all'anagrafe solo dal padre, con N.N. al posto del nome materno. Come sono stati i suoi primi anni? Ho notizie di prima mano, fornitemi dal mio patrigno che, da bambino, quando i Mussolini abitavano a Milano, andava a portare loro il latte ed essendo nato nello stesso anno dell'Edda, si fermava a giocare con lei e rimediava scapaccioni dallo zio, proprietario dell'esercizio. Era bruttina, diceva, magrissima, un maschiaccio che non si peritava di farla a cazzotti nei cortili e lungo le scale della casa "di ringhiera" dove abitavano. Giocava a biglie, correva e urlava, non sentiva i richiami della madre Rachele. Niente a che vedere con la signora nella quale si sarebbe trasformata qualche anno dopo. Anche i tempi erano diversi, raccontava il mio

 patrigno che i Mussolini vivevano praticamente di latte, ed erano spesso in arretrato con il pagamento dei conti, che donna Rachele era molto affabile, umile e disperata anche per quella figlia discola.
Cambia scena, la ritroviamo figlia del Duce, sedicenne sulle spiagge di Riccione, e il 24 aprile del 1930 sposa del conte Galeazzo Ciano. Annotazione personale tutta femminile: le fotografie del matrimonio di Edda e di Maria José, sposatasi solo qualche mese prima, ci mostrano come la neo contessa Ciano sia notevolmente più elegante della regina nel giorno del matrimonio. La povera Maria José sembra un fagotto!

Dai ricordi del figlio Fabrizio, sappiamo che Edda e Galeazzo s'incontrarono grazie a Maria, sorella di lui e amica di lei, che fu un colpo di fulmine e che si sposarono in un paio di mesi. Capri fu la meta del loro viaggio di nozze lampo, i due sposi si trasferirono a Shanghai dove Galeazzo Ciano era console. Nel 1932 rientrano in Italia con il figlio nato nel frattempo, Fabrizio detto Ciccino. Si può dire che sono "carichi di gloria", poiché non hanno abbandonato la città malgrado i tumulti interni e i giapponesi alle porte.  
Tornati, il genero del duce è sempre indaffarato con gli impegni inerenti alla sua posizione anche di "generone", Edda fa vita di società, svolge con piglio il suo ruolo di moglie del numero 2 italiano, oltre ad avere altri due figli: Raimonda detta Dindina nel dicembre del 1933, Marzio nel dicembre del 1937. Ciano fa la guerra d'Abissinia, Edda vive con i figli nella grande casa ai Parioli e la domenica a pranzo va dai genitori a Villa Torlonia, come qualsiasi sposa borghese. Sempre secondo i ricordi del figlio, in famiglia l'educazione è rigida, militaresca, la madre che tutti, figli compresi, chiamano l'Edda, li fa filare con la voce, i suoi ordini non si discutono, il padre, quando c'è, è quello che impartisce sonori scapaccioni e non si deve piangere, altrimenti ne arriva un altro. Per i ragazzi le visite domenicali ai nonni Mussolini sono una boccata d'ossigeno, poiché l'etichetta è lasciata fuori dal cancello e: "Nonna Ele (Rachele n.d.r), cucina come una dea".
Dopo lo scoppio della guerra, Edda parte con le crocerossine per l'Albania e la nave ospedale dove è imbarcata, la Po, è silurata dagli inglesi mentre è all'ancora nel porto di Valona, dove affonda in quattro e quattr'otto con un alto numero di morti. Edda si lancia in mare, senza dimenticare il suo gatto di pezza portafortuna chiamato "La

 Diligenza", nuota, si pone in salvo su una scialuppa. E continua la sua vita di  crocerossina, lasciando i figli affidati alla governante, una tedesca dalle mani pesanti stando ai ricordi dei ragazzi, ai quali scrive una cartolina "quando si ricorda", ma il figlio ammette che, pur amandosi molto, in famiglia sono sempre stati poco espansivi, con le parole misurate.
La guerra continua, Edda non è più crocerossina, va in vacanza con i figli, si arriva al 25 luglio del 1943. Lei è al mare con i ragazzi, quando il marito le fa sapere di rientrare subito a Roma. Galeazzo Ciano ha votato contro il suocero, il fascismo è caduto, mentre Ciano sta chiuso in casa, l'Edda cerca di patteggiare con i tedeschi l'espatrio della sua famiglia, dopo che il Vaticano ha rifiutato loro asilo. I tedeschi fingono di far espatriare la famiglia Ciano al completo, destinazione Spagna, invece li fanno prigionieri in Germania. Come è andata a finire lo sappiamo: Mussolini viene liberato, si costituisce la Repubblica di Salò, Ciano è arrestato il 18 ottobre del 1943 e rispedito in Italia. L'Edda  inizia la sua dura battaglia solitaria per salvare la vita del marito, cercando di barattarla con i diari del medesimo, critici verso la Germania. Con l'aiuto di qualche amico fidato mette al sicuro i figli in Svizzera, recupera i diari del marito, ricatta il padre facendo leva sui sentimenti, ricatta Hitler con i diari, ma l'11 gennaio del 1944 Galeazzo Ciano sarà fucilato a Verona.
Edda resta con i figli in Svizzera, anche se saranno spesso separati, la alloggiano per lo più in case di cura o manicomi, i soldi scarseggiano, l'aiuta il padre.
Fucilato Mussolini, dopo quattro mesi gli svizzeri la fanno sloggiare su richiesta degli italiani, ma hanno la pietà di consegnarla agli alleati per evitare che sia fatta giustizia sommaria. Condannata a due anni di confino con grotteschi capi d'accusa, è mandata a Lipari, dopo un anno beneficia di un'amnistia e si ricongiunge ai figli. Inizia la sua battaglia per il recupero della salma del padre, per riavere i beni di famiglia sequestrati.
Secondo le cronache Edda e la madre Rachele furono divise da un odio mortale: la madre le rimproverava il tradimento del marito, la figlia di non avere interceduto presso Mussolini per la salvezza del medesimo. Come sia, secondo i ricordi del nipote Fabrizio, raccolti da Dino Cimagalli nel libro Quando il nonno fece fucilare papà, le due donne si riconciliarono nel 1947.
Edda recupera una parte dei beni, la vita comincia a scorrere in modo meno convulso, e anche più agiato, lei

 viaggia per il mondo per conto proprio o per andare a trovare i figli Fabrizio e Dindina, Marzio è morto giovanissimo, che si sono sistemati all'estero.
Edda Ciano Mussolini muore il 9 aprile 1995, lo stesso giorno di Paola Borboni.
In questi giorni, grazie ad un servizio-dossier-intervista messo in onda da Rai3, è apparsa in un'intervista, ormai anziana, nella quale asseriva di non essere figlia di Rachele Guidi Mussolini, ma adombrava un'altra maternità (forse la Balabanoff?), poiché sul suo certificato di nascita invece del nome materno c'è un N.N. Oltre ai ricordi del mio patrigno, che la conobbe bambina, c'è anche uno scritto della Balabanoff che parla "del triste spettacolo offerto dai due esseri emaciati, denutriti, la moglie umile e la figlia di Mussolini, il quale, visto quello spettacolo, non vale niente come uomo". Non ha certo l'aria di parlare di una propria figlia. E, che dire dell'altra leggenda circolante in Internet, secondo la quale  Mussolini e la moglie Rachele erano fratellastri, entrambi figli del padre di lui? Certo, una rassomiglianza tra i due si nota, come si nota in molti tipi regionali fortemente caratterizzati.
Com'era Edda Ciano Mussolini Dietro lo Specchio dell'Astrologia?
Vergine con forti valori Leone e Bilancia, Marte nella Vergine in ottimo aspetto con Saturno e Nettuno smorzava l'opposizione tra questi ultimi due pianeti. Edda era senza dubbio ambiziosa, la Luna nel Leone la indica erede del padre nel tenere la scena, amava apparire, ben apparire, era snob, era affetta dalla smania di muoversi, un po' nevrotica ma non patologica. Amava il bello, il confortevole, aveva un suo fascino, era moderatamente fortunata, aveva relativa fantasia, ma le idee che aveva erano chiare, magari sbagliate poiché era caparbia, ma chiare. Sapeva essere di una testardaggine unica con quel suo Saturno in Toro. Si è molto parlato degli amanti dei due coniugi Ciano, si è parlato della possibile frigidità dell'Edda che, se c'era, più che natale era indotta dall'educazione dell'epoca e, per quanto amasse suo padre come indica il Sole trigono Saturno, la Luna quadrata al medesimo ci dice che lo giudicava anche, che il suo comportamento nei confronti della madre (amanti), può avere inciso sulla sua femminilità. Si è molto parlato di cocaina nella famiglia Ciano, una certa inclinazione ai vizi è riscontrabile.
Non c'è alcun dubbio che abbia amato il marito, che sia stata una buona madre, considerata la situazione sociale nella quale si trovava a vivere, tra governati e viaggi… altrimenti ci rimetti in faccia.
Era sensibile, per meglio dire suscettibile, le esperienze dell'infanzia l'avevano segnata, ha ecceduto per compensazione negli atteggiamenti, ma possedeva un fondamentale buon senso, che non deve essere necessariamente contadino, che sommato al temperamento nevrotico cui ho già accennato, le ha dato la forza di andare avanti. Il figlio Fabrizio una volta le chiese come avesse potuto resistere psicologicamente a tutti gli avvenimenti che si è trovata ad affrontare, e l'Edda rispose: "Forse non ho mai avuto il tempo", intendeva di impazzire, di deprimersi, naturalmente. Ed era proprio così: lottava fino all'estremo, bene o male, con tempismo o meno non ha importanza, finché la situazione non si concludeva, bene o male che fosse, poi si gettava tutto alle spalle e pensava a sé, a quello che ancora aveva. Poche idee, ma chiare l'ho già detto, soprattutto un grande istinto di sopravvivenza e il motto Vergine: "   "Dopo di me, il diluvio".


 
Agenti e Rappresentanti - Accordo Economico 30/06/1938

Federazione Nazionale Fascista agenti e rappresentanti di commercio rappresentata dal presidente
Comandante Edoardo Chiozzi
 


Questo importante Personaggio, Com. Edoardo Chiozzi, nonostante il ruolo da Lui prestato in questo accordo economico, ancora oggi nella massima parte in vigore, non si riesce a trovare altre note o appunti che potrebbero aiutarci a conoscerlo e ricordarlo meglio.
 

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale


Decreto del Capo del Governo 17 novembre 1938, n. 1784 (1).
Approvazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale (2).

1. È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, stipulato il 30 giugno 1938, tra la Confederazione Fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti l'Ente nazionale Fascista della cooperazione e la Federazione Nazionale Fascista degli agenti e rappresentanti di commercio.

2. L'Accordo suddetto, firmato in originale dai rappresentanti delle Associazioni stipulanti ed allegato al presente decreto, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale (3)

L'anno 1938, addì 30 giugno, in Roma, tra la Confederazione Fascista degli industriali rappresentata dal presidente S. E. l'on. conte Giuseppe Volpi di Misurata e dal vice presidente dott. Piero Pirelli; la Confederazione Fascista dei commercianti rappresentata dal presidente on. Mario Racheli; le Federazioni Nazionali Fasciste delle cooperative interessate, rappresentate dall'on. Giovanni Fabbrici, presidente dell'E.N.F.C., e la Federazione Nazionale Fascista agenti e rappresentanti di commercio rappresentata dal presidente comandante Edoardo Chiozzi; si è stipulato il presente accordo economico collettivo ai sensi del n. 3, primo comma, dell'art. 12 della legge 20, marzo 1930, n. 206/482, da sottoporre alla ratifica del Comitato corporativo centrale ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

1. Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i rappresentanti di commercio, rappresentati dalla Federazione Nazionale Fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, e le ditte industriali e commerciali, rappresentate rispettivamente dalla Confederazione Fascista degli industriali e dalla Confederazione Fascista dei commercianti, nonché le aziende cooperative similari rappresentate dalle Federazioni Nazionali Fasciste di cooperative aderenti all'Ente Nazionale della cooperazione.

Agli effetti di esso è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività suddette.

Il presente accordo non è applicabile a coloro che svolgono le attività di cui sopra insieme all'esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti, salvo patto scritto in contrario.

Il presente accordo non è inoltre applicabile a coloro che come agenti o rappresentanti hanno incarico da ditte industriali o commerciali di vendere merci esclusivamente a privati consumatori. Per tali agenti o rappresentanti saranno conclusi separati accordi.

2. Salvo patto in contrario, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona, e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra loro.

Il divieto di cui sopra non si estende salvo patto contrario, all'assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.

3. L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta.

L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

4. L'agente o rappresentante è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.

Nessuna provvigione spetta all'agente o rappresentante, neppure in caso di insolvenza parziale del compratore, anche se dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione. Nel caso che la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo delle provvigioni sulle consegne già effettuate, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza.

Salvo patto in contrario la provvigione non spetta all'agente o rappresentante di commercio per i contratti stornati dalla ditta.

L'agente o rappresentante ha però sempre diritto in questo caso, a titolo di concorso nelle spese per la conclusione del contratto, al 25% delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore o da altre gravi cause non imputabili alla ditta.

Salvo patto in contrario nella zona in cui l'agente o rappresentante tratta in esclusiva gli affari di una ditta, egli ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento.

In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto salvo, in ogni caso, le disposizioni in cui i commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.

5. Le provvigioni saranno liquidate almeno alla fine di ogni semestre con la spedizione all'agente o rappresentante del conto provvigioni e pagate entro i 60 giorni dall'approvazione del conto relativo.

Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.

Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad un anticipo, nel corso del semestre, non superiore al 30% del suo credito per tale titolo, salvo che l'agente o rappresentante risulti debitore della ditta per altro titolo.

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività, salvo patto in contrario.

6. Quando sia pattuito a titolo di penale uno «star del credere» a carico dell'agente o rappresentante per inadempienza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il 20% della perdita subita dalla ditta.

Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso della penale su di essa conteggiata.

Tuttavia, ove l'ammontare della penale a carico dell'agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente o rappresentante. In tal caso se la ditta intenda risolvere il rapporto sarà esonerata dall'obbligo del preavviso.

Eventuali deroghe alla norma di cui al primo comma del presente articolo potranno essere convenute tra la Federazione Nazionale Fascista degli agenti e rappresentanti e le singole Federazioni nazionali di categoria aderenti alle associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%.

7. In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato all'agente o rappresentante un preavviso di almeno tre mesi.

Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro lo agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

Ad analogo obbligo è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante. La ditta può rinunciare al preavviso da parte dell'agente o rappresentante.

8. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato non provocata da fatto e colpa dell'agente o rappresentante, sarà corrisposta dalla ditta allo stesso, una indennità secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

9. L'indennità di cui all'articolo precedente è fissata nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate dalla ditta all'agente o rappresentante durante il periodo di tempo in cui il rapporto è rimasto in vigore.

Non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificatamente, sotto qualsiasi forma a titolo di rimborso o di concorso spese.

10. L'indennità di cui all'art. 8 verrà corrisposta sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nell'anno fino al limite di L. 50.000.

Qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, tale limite è elevato a L. 70.000.

11. L'indennità di cui agli articoli precedenti sarà corrisposta anche in caso di invalidità permanente totale all'agente o rappresentante.

L'indennità stessa sarà pure corrisposta in caso di morte dell'agente o rappresentante agli eredi testamentari ed in mancanza agli eredi legittimi entro il quarto grado.

12. In relazione alla costituzione da parte della Federazione Nazionale Fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, dell'«Ente Nazionale Fascista di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio», viene istituito un trattamento di previdenza a favore degli agenti e rappresentanti i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo mediante il versamento da parte delle ditte di un contributo del 3% sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.

I contributi di cui sopra sono dovuti entro i limiti di cui all'art. 10 e sono versati, di volta in volta, all'Ente menzionato, all'atto del pagamento delle provvigioni come indicato all'art. 5; in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi fuori di detto termine, le ditte, se richieste dall'Ente, sono tenute a versare altresì le spese e gli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti all'Ente di cui sopra, entro i sei mesi dall'inizio del rapporto di agenzia e per quelli in corso entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo comunicando le successive eventuali variazioni.

Il trattamento di previdenza di cui al presente articolo, assorbe il trattamento dovuto dalle ditte agli agenti o rappresentanti in caso di risoluzione del rapporto previsto agli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente accordo.

Nei casi di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, o per suo fatto e colpa, l'ammontare dei contributi di cui sopra, per la parte versata dalla ditta, verrà a questa rimborsata.

Qualora il rapporto tra la ditta e l'agente o rappresentante duri ininterrottamente da 25 anni, ivi compresi i periodi di guerra, e l'agente o rappresentante abbia raggiunto il 65° anno di età, esso potrà ; richiedere la risoluzione del rapporto mantenendo il diritto alla liquidazione del suo conto di previdenza.

Nei contratti a termine, in caso di anticipata risoluzione del rapporto, il trattamento di previdenza per l'agente o rappresentante od il rimborso di cui al 5° comma del presente articolo, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno a carico della parte inadempiente.

Gli interessati, in base alle norme del presente accordo, a conseguire pagamenti, liquidazioni, restituzioni di contributi, ecc., decadono dai loro diritti in favore dell'Ente summenzionato ove non provvedano a farli valere entro il termine di due anni.

Nel regolamento per la previdenza saranno inserite particolari norme riguardanti le modalità di applicazione del presente articolo alle società di agenzia o rappresentanza commerciale.

13. Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.

14. Le controversie circa l'interpretazione e la applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di conciliazione all'esame delle associazioni stipulanti con la procedura che verrà dalle stesse determinata.

15. Disposizione transitoria.

Per i rapporti in atto all'entrata in vigore del presente accordo, non si terrà conto delle provvigioni liquidate fino al 31 dicembre 1933. Per il periodo successivo le ditte dovranno, entro il quadriennio dalla entrata in vigore del presente accordo ed in quattro rate annuali uguali, versare in dipendenza degli obblighi di cui all'art. 7 dell'accordo economico stipulato tra la Confederazione Fascista degli industriali, la Confederazione Fascista dei commercianti e la Federazione Nazionale Fascista agenti e rappresentanti di commercio il 25 maggio 1935 e pubblicato con decreto del Capo del Governo in data 5 luglio 1935, n. 1203, nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1935, n. 161, il 3% delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1934 alla entrata in vigore del presente accordo.

Per gli agenti o rappresentanti il cui rapporto è tuttora in vigore e che al 1° gennaio 1934 prestavano ininterrottamente da venti o più anni, ivi compreso il periodo di richiamo alle armi durante la guerra, la loro attività per conto della stessa ditta, questa sarà tenuta a versare in dipendenza degli obblighi di cui all'art. 10 dell'accordo economico 25 maggio 1935, citato nel comma precedente, all'Ente di cui all'art. 12 del presente accordo, entro i termini e con le modalità di cui al comma precedente, il 4% delle provvigioni liquidate negli anni dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1938.

Nessun versamento dovrà essere effettuato dalle ditte ai sensi dei comma precedenti, qualora nel periodo considerato la media annuale delle provvigioni liquidate superi le L. 40.000.

16. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed avrà la durata di tre anni. Ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, esso si intenderà rinnovato di anno in anno.

Ove intervenga la disdetta, il presente accordo manterrà tuttavia la propria efficacia fino al perfezionamento del nuovo accordo che dovrà sostituirlo.

Per il periodo dal 1° gennaio 1937 alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente accordo, le parti convengono di richiamare in vigore l'accordo economico precedente del 25 maggio 1935, fatta eccezione per i rapporti esauriti in tale periodo.


(1) Pubblicato nella Gazz. Ufficiale 30 novembre 1938, n. 273.

(2) Rimasto in vigore anche dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale fascista, a norma dell'art. 43, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(3) Più volte modificato, dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale fascista, dagli accordi del 29 novembre 1947 e del 15 maggio 1951, patti collettivi di natura privatistica ed efficaci solo per gli iscritti alle associazioni sindacali, e che non possono qui riportarsi.
Hanno invece assunto forza di legge, con il procedimento di recezione previsto dalla L. 14 luglio 1959, n. 741, l'accordo economico 13 ottobre 1958, modificativo del presente per gli agenti e rappresentanti di commercio, e gli accordi 20 giugno 1956 e 17 luglio 1957, che lo sostituiscono per gli agenti di imprese industriali. Sono riportati, rispettivamente, ai nn. A/II e A/III di questa voce.