Agenti e Rappresentanti - Accordo Economico 30/06/1938
Federazione Nazionale Fascista agenti e rappresentanti di commercio
rappresentata dal presidente
Comandante Edoardo Chiozzi
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Questo importante Personaggio, Com. Edoardo Chiozzi, nonostante
il ruolo da Lui prestato in questo accordo economico, ancora
oggi nella massima parte in vigore, non si riesce a trovare
altre note o appunti che potrebbero aiutarci a conoscerlo e
ricordarlo meglio.
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RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale
Decreto del Capo del Governo 17 novembre 1938, n. 1784 (1).
Approvazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del
rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale (2).
1. È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la
disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale,
stipulato il 30 giugno 1938, tra la Confederazione Fascista degli
industriali, la Confederazione fascista dei commercianti l'Ente
nazionale Fascista della cooperazione e la Federazione Nazionale
Fascista degli agenti e rappresentanti di commercio.
2. L'Accordo suddetto, firmato in originale dai rappresentanti delle
Associazioni stipulanti ed allegato al presente decreto, visto dal
Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno.
Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale (3)
L'anno 1938, addì 30 giugno, in Roma, tra la Confederazione Fascista
degli industriali rappresentata dal presidente S. E. l'on. conte
Giuseppe Volpi di Misurata e dal vice presidente dott. Piero Pirelli; la
Confederazione Fascista dei commercianti rappresentata dal presidente
on. Mario Racheli; le Federazioni Nazionali Fasciste delle cooperative
interessate, rappresentate dall'on. Giovanni Fabbrici, presidente dell'E.N.F.C.,
e la Federazione Nazionale Fascista agenti e rappresentanti di commercio
rappresentata dal presidente comandante Edoardo Chiozzi; si è stipulato
il presente accordo economico collettivo ai sensi del n. 3, primo comma,
dell'art. 12 della legge 20, marzo 1930, n. 206/482, da sottoporre alla
ratifica del Comitato corporativo centrale ai sensi e per gli effetti
delle vigenti disposizioni di legge.
1. Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i
rappresentanti di commercio, rappresentati dalla Federazione Nazionale
Fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, e le ditte
industriali e commerciali, rappresentate rispettivamente dalla
Confederazione Fascista degli industriali e dalla Confederazione
Fascista dei commercianti, nonché le aziende cooperative similari
rappresentate dalle Federazioni Nazionali Fasciste di cooperative
aderenti all'Ente Nazionale della cooperazione.
Agli effetti di esso è agente di commercio chi è incaricato stabilmente
da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una
determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato
stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle
medesime in una determinata zona.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto
esclusivo l'esercizio delle attività suddette.
Il presente accordo non è applicabile a coloro che svolgono le attività
di cui sopra insieme all'esercizio del commercio in proprio nello stesso
genere di prodotti, salvo patto scritto in contrario.
Il presente accordo non è inoltre applicabile a coloro che come agenti o
rappresentanti hanno incarico da ditte industriali o commerciali di
vendere merci esclusivamente a privati consumatori. Per tali agenti o
rappresentanti saranno conclusi separati accordi.
2. Salvo patto in contrario, la ditta non può valersi contemporaneamente
nella stessa zona, e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o
rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di
trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra loro.
Il divieto di cui sopra non si estende salvo patto contrario,
all'assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di
trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.
3. L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti
all'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla
ditta.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né
di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
4. L'agente o rappresentante è pagato a provvigione sugli affari andati
a buon fine.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli
accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti
dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta
accordati per condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione
dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per
consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle
singole consegne regolarmente pagate.
Nessuna provvigione spetta all'agente o rappresentante, neppure in caso
di insolvenza parziale del compratore, anche se dipendente da concordato
giudiziario o stragiudiziario o da transazione. Nel caso che la perdita
subita dalla ditta sia inferiore all'importo delle provvigioni sulle
consegne già effettuate, la ditta verserà all'agente o rappresentante la
differenza.
Salvo patto in contrario la provvigione non spetta all'agente o
rappresentante di commercio per i contratti stornati dalla ditta.
L'agente o rappresentante ha però sempre diritto in questo caso, a
titolo di concorso nelle spese per la conclusione del contratto, al 25%
delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del
contratto stesso, salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore
o da altre gravi cause non imputabili alla ditta.
Salvo patto in contrario nella zona in cui l'agente o rappresentante
tratta in esclusiva gli affari di una ditta, egli ha diritto alla
provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo
intervento.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia l'agente o
rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima
della risoluzione o cessazione del contratto salvo, in ogni caso, le
disposizioni in cui i commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente
o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua
competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
5. Le provvigioni saranno liquidate almeno alla fine di ogni semestre
con la spedizione all'agente o rappresentante del conto provvigioni e
pagate entro i 60 giorni dall'approvazione del conto relativo.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite
dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese
fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate
direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad un
anticipo, nel corso del semestre, non superiore al 30% del suo credito
per tale titolo, salvo che l'agente o rappresentante risulti debitore
della ditta per altro titolo.
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese
occasionate dalla sua attività, salvo patto in contrario.
6. Quando sia pattuito a titolo di penale uno «star del credere» a
carico dell'agente o rappresentante per inadempienza totale o parziale
da parte del compratore, esso non potrà superare il 20% della perdita
subita dalla ditta.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà
luogo al rimborso della penale su di essa conteggiata.
Tuttavia, ove l'ammontare della penale a carico dell'agente o
rappresentante, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle
provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non
sarà a carico dell'agente o rappresentante. In tal caso se la ditta
intenda risolvere il rapporto sarà esonerata dall'obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alla norma di cui al primo comma del presente articolo
potranno essere convenute tra la Federazione Nazionale Fascista degli
agenti e rappresentanti e le singole Federazioni nazionali di categoria
aderenti alle associazioni stipulanti, qualora la misura della
provvigione superi il 12%.
7. In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo
indeterminato dovrà essere dato all'agente o rappresentante un preavviso
di almeno tre mesi.
Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro lo agente o rappresentante
dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso,
una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno
solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente
o rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero
da una parte del preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto
computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni
liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analogo obbligo è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti
della ditta in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o
rappresentante. La ditta può rinunciare al preavviso da parte
dell'agente o rappresentante.
8. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato non
provocata da fatto e colpa dell'agente o rappresentante, sarà
corrisposta dalla ditta allo stesso, una indennità secondo le
disposizioni degli articoli seguenti.
9. L'indennità di cui all'articolo precedente è fissata nella misura del
3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate dalla ditta all'agente o
rappresentante durante il periodo di tempo in cui il rapporto è rimasto
in vigore.
Non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e
specificatamente, sotto qualsiasi forma a titolo di rimborso o di
concorso spese.
10. L'indennità di cui all'art. 8 verrà corrisposta sulle provvigioni
liquidate all'agente o rappresentante nell'anno fino al limite di L.
50.000.
Qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in
esclusiva la sua attività per una sola ditta, tale limite è elevato a L.
70.000.
11. L'indennità di cui agli articoli precedenti sarà corrisposta anche
in caso di invalidità permanente totale all'agente o rappresentante.
L'indennità stessa sarà pure corrisposta in caso di morte dell'agente o
rappresentante agli eredi testamentari ed in mancanza agli eredi
legittimi entro il quarto grado.
12. In relazione alla costituzione da parte della Federazione Nazionale
Fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, dell'«Ente
Nazionale Fascista di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio», viene istituito un trattamento di previdenza a favore degli
agenti e rappresentanti i cui rapporti, a termine o non, siano regolati
dal presente accordo mediante il versamento da parte delle ditte di un
contributo del 3% sulle provvigioni liquidate all'agente o
rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o
rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della
liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti entro i limiti di cui all'art. 10
e sono versati, di volta in volta, all'Ente menzionato, all'atto del
pagamento delle provvigioni come indicato all'art. 5; in caso di omesso
o ritardato versamento dei contributi fuori di detto termine, le ditte,
se richieste dall'Ente, sono tenute a versare altresì le spese e gli
interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di
sconto.
Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti
all'Ente di cui sopra, entro i sei mesi dall'inizio del rapporto di
agenzia e per quelli in corso entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del presente accordo comunicando le successive eventuali variazioni.
Il trattamento di previdenza di cui al presente articolo, assorbe il
trattamento dovuto dalle ditte agli agenti o rappresentanti in caso di
risoluzione del rapporto previsto agli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente
accordo.
Nei casi di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o
rappresentante, o per suo fatto e colpa, l'ammontare dei contributi di
cui sopra, per la parte versata dalla ditta, verrà a questa rimborsata.
Qualora il rapporto tra la ditta e l'agente o rappresentante duri
ininterrottamente da 25 anni, ivi compresi i periodi di guerra, e
l'agente o rappresentante abbia raggiunto il 65° anno di età, esso potrà
; richiedere la risoluzione del rapporto mantenendo il diritto alla
liquidazione del suo conto di previdenza.
Nei contratti a termine, in caso di anticipata risoluzione del rapporto,
il trattamento di previdenza per l'agente o rappresentante od il
rimborso di cui al 5° comma del presente articolo, non pregiudicano il
diritto al risarcimento del danno a carico della parte inadempiente.
Gli interessati, in base alle norme del presente accordo, a conseguire
pagamenti, liquidazioni, restituzioni di contributi, ecc., decadono dai
loro diritti in favore dell'Ente summenzionato ove non provvedano a
farli valere entro il termine di due anni.
Nel regolamento per la previdenza saranno inserite particolari norme
riguardanti le modalità di applicazione del presente articolo alle
società di agenzia o rappresentanza commerciale.
13. Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali
eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.
14. Le controversie circa l'interpretazione e la applicazione del
presente accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di
conciliazione all'esame delle associazioni stipulanti con la procedura
che verrà dalle stesse determinata.
15. Disposizione transitoria.
Per i rapporti in atto all'entrata in vigore del presente accordo, non
si terrà conto delle provvigioni liquidate fino al 31 dicembre 1933. Per
il periodo successivo le ditte dovranno, entro il quadriennio dalla
entrata in vigore del presente accordo ed in quattro rate annuali
uguali, versare in dipendenza degli obblighi di cui all'art. 7
dell'accordo economico stipulato tra la Confederazione Fascista degli
industriali, la Confederazione Fascista dei commercianti e la
Federazione Nazionale Fascista agenti e rappresentanti di commercio il
25 maggio 1935 e pubblicato con decreto del Capo del Governo in data 5
luglio 1935, n. 1203, nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1935, n.
161, il 3% delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1934 alla entrata
in vigore del presente accordo.
Per gli agenti o rappresentanti il cui rapporto è tuttora in vigore e
che al 1° gennaio 1934 prestavano ininterrottamente da venti o più anni,
ivi compreso il periodo di richiamo alle armi durante la guerra, la loro
attività per conto della stessa ditta, questa sarà tenuta a versare in
dipendenza degli obblighi di cui all'art. 10 dell'accordo economico 25
maggio 1935, citato nel comma precedente, all'Ente di cui all'art. 12
del presente accordo, entro i termini e con le modalità di cui al comma
precedente, il 4% delle provvigioni liquidate negli anni dal 1° gennaio
1934 al 31 dicembre 1938.
Nessun versamento dovrà essere effettuato dalle ditte ai sensi dei comma
precedenti, qualora nel periodo considerato la media annuale delle
provvigioni liquidate superi le L. 40.000.
16. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed avrà la durata di tre anni.
Ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro
mesi, esso si intenderà rinnovato di anno in anno.
Ove intervenga la disdetta, il presente accordo manterrà tuttavia la
propria efficacia fino al perfezionamento del nuovo accordo che dovrà
sostituirlo.
Per il periodo dal 1° gennaio 1937 alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente accordo, le parti convengono di
richiamare in vigore l'accordo economico precedente del 25 maggio 1935,
fatta eccezione per i rapporti esauriti in tale periodo.
(1) Pubblicato nella Gazz. Ufficiale 30
novembre 1938, n. 273.
(2) Rimasto in vigore anche dopo la soppressione dell'ordinamento
sindacale fascista, a norma dell'art. 43, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
(3) Più volte modificato, dopo la soppressione dell'ordinamento
sindacale fascista, dagli accordi del 29 novembre 1947 e del 15 maggio
1951, patti collettivi di natura privatistica ed efficaci solo per gli
iscritti alle associazioni sindacali, e che non possono qui riportarsi.
Hanno invece assunto forza di legge, con il procedimento di recezione
previsto dalla L. 14 luglio 1959, n. 741, l'accordo economico 13 ottobre
1958, modificativo del presente per gli agenti e rappresentanti di
commercio, e gli accordi 20 giugno 1956 e 17 luglio 1957, che lo
sostituiscono per gli agenti di imprese industriali. Sono riportati,
rispettivamente, ai nn. A/II e A/III di questa voce.
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